ll Decreto Rilancio tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini prevede il super ecobonus 110%. La possibilità di ottenerlo è scattata dal primo luglio 2020: l’obiettivo da una parte è alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni, dall’altro favorire la ripartenza dei cantieri.
Il 16 luglio la misura è stata confermata con la legge di conversione del DL Rilancio, che ha previsto l’estensione del super ecobonus 110% fino al 2022 per l’edilizia popolare, oltre a permettere ai contribuenti di fruire della misura anche per due abitazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad agosto sono stati firmati i decreti ministeriali del Mise – Ministero dello Sviluppo Economico. Come spiegato sul sito istituzionale del Mise, il ministro Stefano Patuanelli ha sottolineato come la misura sia fondamentale per il rilancio del settore delle costruzioni, filiera che negli anni ha sempre subito notevolmente i periodi di crisi economica.
Ecobonus 2020, che cos’è e a cosa serve
Con ecobonus genericamente si intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare lavori particolari ai loro edifici. Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione e azioni mirate a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).
Gli ecobonus (50%, 65% e sismabonus): come funzionano e novità
Fino a maggio 2020, le percentuali detraibili variavano per le diverse tipologie di lavori e non erano previste detrazioni così alte come quelle previste dal Decreto Rilancio (pubblicato il 20 maggio in Gazzetta Ufficiale). Come indicato sul portale Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le detrazioni fino al Decreto Rilancio riguardavano:
- Bonus casa per le ristrutturazioni edilizie: detrazione al 50%
- Ecobonus per riqualificazione energetica, che comprende:
- detrazioni del 50% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A
- 65% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio; riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A+, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a PDC, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori.
- 70% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente.
- 75% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più qualità media dell’involucro.
- 80% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di una classe del rischio sismico.
- 85% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di due o più classi di rischio sismico.
- 90% – Bonus facciate.
Queste percentuali erano considerate valide per interventi dal primo gennaio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, a maggio con il Decreto Rilancio sono state previste modifiche in seguito all’emergenza coronavirus.
Super ecobonus 110% dal primo luglio: come funziona
Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La percentuale di detrazione prevista dal nuovo decreto è del 110%.
Quali interventi posso realizzare con l’ecobonus
La norma all’articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili con questa percentuale:
- Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.
A giugno, la Maggioranza ha presentato un emendamento al DL Rilancio chiedendo l’estensione dell’ecobonus fino al 2022 e la disponibilità dell’incentivo anche per alberghi e centri sportivi. Con la legge di conversione del DL Rilancio la misura è stata estesa al 2022 per l’edilizia popolare.
Ecobonus 110% seconde case
Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale spiega che la detrazione è possibile anche per interventi sulle seconde case, ma queste non devono essere unifamiliari. Tra giugno e luglio la norma è stata riformulata prevedendo anche strutture unifamiliari e anche su richiesta da parte delle Onlus.
Con la legge di conversione del DL Rilancio, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di fruire della misura per due abitazioni, sia uni che plurifamiliari, oltre che in condominio.
Ecobonus 2020 infissi e caldaie
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.
Cosa cambia con la conversione in legge del DL Rilancio
La conversione in legge del DL Rilancio ha visto alcune modifiche agli articoli 119 e 121. L’Agenzia delle Entrate per far chiarezza ha pubblicato una guida completa agli incentivi.
Ecobonus 110% APE
Gli interventi devono garantire che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche. O comunque della classe energetica più alta che si può ottenere. Per ottenere l’ecobonus 2020 al 110%, è necessario dimostrare questo aspetto tramite APE – Attestato di prestazione energetica, un documento che viene rilasciato da un tecnico certificato.
Ecobonus ENEA
Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA.
Come richiedere Ecobonus
Il primo step da compiere è registrarsi e accedere al sistema. Poi, bisogna inserire i dati anagrafici del beneficiario della detrazione, nonché quelli relativi all’immobile su cui si sono svolti gli interventi. Bisogna indicare nelle procedure il comma di legge da applicare, compilare gli allegati e dopo aver verificato i dati si può inviare la dichiarazione.
Ecobonus 2020 con sconto immediato in fattura
Il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110 per cento sotto forma di uno sconto nella fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori. Il fornitore a sua volta potrà recuperare tale sconto, in forma di credito di imposta. Il credito di imposta potrà essere ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e istituti bancari.
Si dovranno attendere i vari documenti per attuare lo sconto. Tra gli altri, si aspettano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione online di tutte le informazioni necessarie.
Super ecobonus 110% con cessione del credito
Il Decreto Rilancio prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito relativo all’ecobonus 110% alle ditte che si occupano dei lavori oppure alle banche.
Sanzioni ecobonus
Chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli relative all’ecobonus 110%, rischia sanzioni dai duemila ai quindicimila euro per ogni dichiarazione mendace presentata.