I lavori antisismici realizzati per trasformare un magazzino e parte di un rudere in un’abitazione, possono usufruire del Superbonus 110%. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 17 del 7 gennaio 2021.
I lavori riguardano alcuni immobili che si trovano in zona sismica 3S, in particolare:
- un magazzino o deposito, accatastato nella categoria catastale C/2, pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3 nella quale rientrano le abitazioni a basso costo;
- un rudere, fabbricato collabente accatastato come F/2.
I lavori dovrebbero portare alla realizzazione di un unico immobile di categoria A/3 in seguito alla demolizione e ricostruzione del magazzino e di parte del rudere, con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi.
L’Agenzia delle Entrate a tal riguardo ha risposto
“Laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati (C/2 e F/2), l’Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto”.
La circolare numero 24/E del 2020 ha inserito, infatti, tra gli interventi ammessi a beneficiare del superbonus anche quelli realizzati tramite demolizione e ricostruzione configurabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Le ultime modifiche apportare alla normativa di riferimento con il Decreto Semplificazioni, infatti, ammettono anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico tra i lavori di ristrutturazione edilizia. Stabilito che gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 rientrano tra i lavori definiti come “trainanti o principali”, che danno diritto alla maxi detrazione e che tra questi rientrano anche:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, la normativa relativa al sismabonus, così come richiamata da quella relativa al superbonus, prevede la possibilità di accedere alla detrazione anche per le spese sostenute per i lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili (unità collabenti con categoria catastale F/2).
Ma l’Agenzia delle Entrate specifica:
“Per beneficiare del Superbonus in relazione ad interventi antisismici su un fabbricato diruto l’immobile oggetto degli interventi deve risultare classificato come unità collabente e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve inoltre, risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio”.
La prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inoltre, conferma che si può beneficiare del superbonus anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.
Ma c’è una regola da tenere bene a mente:
“Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa”.
Infine si ribadisce un altro aspetto da considerare in caso di accorpamento di più unità: per l’accesso alle agevolazioni e per l’individuazione dei limiti di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle che risultano alla fine dei lavori.
Una questione ampiamente chiarita nella stessa data del 7 gennaio 2021 anche con un’altra risposta all’interpello, la numero 15 del 2021.
Scarica l’interpello n.17 Del 2021
Scarica l’interpello n.15 Del 2021
Fonte: https://www.donnegeometra.it/