Per l’errata asseverazione che ha portato l’indebito godimento del superbonus 110% in capo al contribuente, l’Agenzia delle Entrate agirà verso quest’ultimo
Laddove gli interventi oggetto di superbonus 110% si configurino come lavori di risparmio energetico o antisismici, la normativa di riferimento (art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni) stabilisce che occorre acquisire l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.).
Ciò vale sia in caso di detrazione sia in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
L’asseverazione serve a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’errata o falsa asseverazione nel superbonus 110%
Nel caso, in fase di successivi controlli, si dovessero accertare errori o falsità nelle asseverazioni (che hanno portato a godere indebitamente del superbonus), l’Agenzia delle Entrate provvederà, al recupero del beneficio fiscale goduto (oltre che sanzione ed interessi) e lo farà nei confronti del beneficiario stesso.
Dunque, il primo responsabile dell’errata asseverazione e, quindi, dell’indebito godimento del bonus 110% resta il contribuente che ha eseguito i lavori e non il tecnico che ha rilasciato l’asseverazione.
La polizza assicurativa nel superbonus 110%: il tecnico risarcisce il contribuente
Il tecnico, tuttavia, viene obbligato dallo stesso legislatore (al fine di garantire tutela al contribuente assistito ed anche alle casse del fisco), a stipulare, per il rilascio delle asseverazioni
“una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Tra i danni che l’assicurazione copre e che il tecnico è chiamato a risarcire al contribuente beneficiario del superbonus 110% vi rientrano anche le somme recuperate dal fisco per l’indebito godimento del beneficio dipeso dalla falsa o errata asseverazione.
Il contribuente dovrà, certamente, azionarsi per ottenere il risarcimento citando il tecnico stesso che ha causato il danno.
Fonte: https://www.investireoggi.it/