L’immobile potrebbe essere considerato ad uso promiscuo e perdere metà della detrazione
Svolgo la mia attività di consulente informatico tramite un mio sito web. Per svolgere la mia attività ho dovuto aprire la partita iva e nel modello di comunicazione di inizio attività come luogo di esercizio della stessa ho indicato l’immobile presso il quale vivo con la mia famiglia. L’immobile a breve sarà oggetto di lavori che potrebbero essere ammessi al superbonus 110%. Il fatto che ho indicato l’immobile come luogo della mia attività potrebbe configurare un utilizzo promiscuo dello stesso? Preciso che utilizzo solo una piccola stanza dell’immobile.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è disciplinato dall’art.119 del D.l. 34/2020, decreto Rilancio. L’agevolazione consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
Detto ciò, sono agevolati i seguenti lavori: isolamento termico sugli involucri degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Gli interventi devono essere realizzati su:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati); - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati); - unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Soggetti beneficiari
Il superbonus 110% può essere riconosciuto a: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Nessuna detrazione spetta per le unità immobiliari:
- riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del DPR 917/96, TUIR) o
- strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Di conseguenza, il superbonus spetta anche ad imprenditori, artigiani e professionisti ma solo per l’abitazione privata e dunque diversa:
dagli immobili strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110%, solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Si pensi ad esempio all’ufficio dell’impresa all’interno di un condominio residenziale.
Ad ogni modo, sono agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. La proroga del superbons al 2022 è stata disposta dalla Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021.
Il superbonus per l’uso promiscuo dell’immobile
Di recente l’Agenzia delle entrate ha analizzato la possibilità di applicare il superbonus per l’immobile ad uso promiscuo. Può essere considerato tale l’immobile utilizzato sia per abitazione sia come ufficio del professionista o sede dell’attività commerciale abituale od occasionale. Con la risposta n° 570 2020 e con l’interpello n° 65 del 29 gennaio 2021, l’Agenzia ha esteso le indicazioni fornite per le detrazioni dei lavori di ristrutturazione al superbonus 110%.https://6395e15231b5450798fb6b61bd2cc55b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Nello specifico, valgono le indicazioni contenute nell’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR e ribadite nella circolare n°19/E 2020.
Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento.
Di conseguenza, per gli immobili ad uso promiscuo il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta.
La dichiarazione di inizio attività e l’indicazione del luogo di esercizio: la risposta al lettore
Nella dichiarazione di inizio attività da inviare all’Agenzia delle entrate, modello AA9-12 per imprese individuali e lavoratori autonomi, deve essere indicato, al quadro B, il luogo di esercizio dell’attività. Nel caso indicato dal nostro lettore è stata riportato l’immobile in cui vive con la propria famiglia. Immobile di cui solo una stanza è destinata all’attività professionale.
Ad oggi, l’Agenzia delle entrate non ha mai chiarito se l’immobile riportato nel modello AA9/12 debba essere considerato ad uso promiscuo, indipendentemente dal numero delle stanze destinata alo svolgimento dell’attività. Può essere il caso del professionista o dell’agente di commercio che indica come luogo dell’attività la propria abitazione.
Al più presto sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate. In tali casi l’Agenzia delle entrate dovrebbe soffermarsi più sugli aspetti sostanziali che formali. Anche se potrebbe essere quasi impossibile rilevare quante stanze dell’immobile siano effettivamente destinate all’attività professionale o di impresa, abituale o occasionale.
Fonte: https://www.investireoggi.it/